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Vademecum sulle DAT, le Disposizioni Anticipate di TrattamentoChe cosa sono le DAT?
Le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati trattamenti sanitari (accertamenti diagnostici ,scelte terapeutiche , singoli trattamenti sanitari) nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità.
Chi può fare le DAT?
Qualunque persona che sia maggiorenne e capace di intendere e di volere.
Si può nominare un terzo che si interfacci con i medici?
Sì. La legge prevede la possibilità (non l’obbligo) di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che e' allegato alle DAT. Al fiduciario e' rilasciata una copia delle DAT.
Si possono nominare più fiduciari?
La legge non lo vieta, ma sarebbe opportuno di no, onde evitare possibili contrasti tra loro. In ogni caso è opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l’incarico.
Il fiduciario nominato ha l’obbligo di accettare?
Il fiduciario puo' rinunciare alla nomina con atto scritto, che e' comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario puo' essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
Le DAT sono valide senza la nomina di un fiduciario?
Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
Il Medico è tenuto al rispetto delle DAT?
"Il medico è tenuto a rispettare la volonta' espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali" (comma 6 art.1 della Legge)
Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilita' di miglioramento delle condizioni di vita.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico?
L’art. 3, comma 5, della legge prescrive che in tal caso la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all’art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria.
Come si possono sottoscrivere le DAT?
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Dove vengono pubblicizzate le DAT?
In un registro comunale (ove già istituito) oppure in un registro sanitario elettronico su base regionale, ove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio Sanitario Nazionale. In tal caso possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende Sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet
E se il paziente non è in condizioni di firmare?
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse tramite videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilita' di comunicare. E’ possibile stipulare l’atto in presenza di due testimoni.
Si possono revocare o modificare le DAT?
Sì, sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT, con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
Sono valide le DAT rilasciate prima di questa legge?
Sì, ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di questa legge.
Scarica qui il MODULO per le DAT